Condizioni Generali di Contratto

1 DEFINIZIONI

1.1) Nel Contratto, i termini di seguito indicati hanno il seguente significato (e le variazioni grammaticali di tali termini avranno il significato corrispondente):

Accordo Principale il documento contenente l’accordo principale del Contratto;

Allegato indica qualsiasi documento allegato al Contratto e qualsiasi altro documento allegato agli Allegati;

AuCap” indica l’aumento di capitale scindibile, aperto per 60 mesi, effettuato dalla Società per effetto della Delibera di AuCap;

Camera Arbitrale indica la Camera Arbitrale del Piemonte;

CdA significa il consiglio di amministrazione della Società;

Clausola indica una qualsiasi clausola del Contratto, oppure dell’Accordo Principale o delle CGC ove espressamente specificato;

Condizioni Generali di Contratto” o “CGC” indica le presenti condizioni generali del Contratto;

Contratto indica il contratto di investimento nel suo complessivo, formato dall’Accordo Principale, dagli Allegati e dalle CGC;

Delibera di AuCap indica la delibera assembleare dell’AuCap;

Informazioni Confidenziali” indica le informazioni inerenti la Società contenute nelle Relazioni;

Investimento” indica l’importo investito dall’Investitore nella Società, come specificato nell’Accordo Principale;

Memorandum” indica l’Allegato recante il memorandum di investimento;

Operazioni di Investimento” indica l’assunzione di partecipazioni, ovvero l’acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati o meno da titoli, da parte della Società, sul capitale di altre società o imprese di qualunque tipo e con qualsiasi oggetto, italiane e straniere, esclusi società e intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché soggetti aventi analoga qualificazione in base alla normativa statale applicabile;

Parte”, o “Parti” indica le parti del Contratto;

Premessa” indica una qualunque premessa del Contratto;

Quota B indica le quote di partecipazione al capitale sociale della Società di categoria B previste e disciplinate dall’art. 7.4(b) dello Statuto;

Rappresentanti indica i soggetti in qualunque modo legati o riconducibili, all’Investitore, le società controllanti/controllate e collegate, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli agenti e altri rappresentanti autorizzati, i fornitori e i clienti,  i subappaltatori e subfornitori, consulenti così come ogni soggetto in qualunque modo legato o riconducibile ai soggetti legati o riconducibili al destinatario delle Informazioni Confidenziali;

Regolamento Arbitrale indica il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;

Relazioni indica le relazioni espressamente previste dal Contratto che la Società si obbliga a trasmettere all’Investitore;

Società” indica la società di cui alla Premessa A;

Socio”, o “Soci indica qualsiasi soggetto che rivesta la qualità di socio della Società, incluse le Parti del Contratto;

Socio Moroso” indica l’Investitore che, ai sensi dell’art. 2466 c.c. versa in stato di morosità per la mancata esecuzione dei conferimenti entro i termini prescritti dal Contratto;

Startup e PMI Innovative significa le startup innovative ex art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative ex art. 3 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33;

Statuto” indica lo statuto della Società;

Term Sheet” indica un qualunque documento preparatorio di contratti inerenti le Operazioni di Investimento allegato al Contratto.

1.2) I termini sopra definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa.

1.3) Ogni Clausola, paragrafo od altra disposizione, o pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale e che sia, o diventi, invalida o inefficace, si intenderà come separata dal Contratto, senza pregiudizio per le restanti, e le Parti convengono di negoziare, in buona fede, affinché tali disposizioni o Clausole siano sostituite con altre, valide ed efficaci, che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo all’oggetto e agli scopi del Contratto, nei limiti consentiti dalla legge.

1.4) Ciascuna disposizione o parte del Contratto sarà in ogni caso interpretata nel suo insieme secondo il giusto significato e senza comportare una presunzione che i relativi termini debbano essere interpretati più restrittivamente nei confronti di una Parte.

1.5) Le intestazioni delle Clausole sono state inserite al fine di facilitare la consultazione e non incideranno pertanto in alcun modo sull’interpretazione del Contratto. Salvo che sia diversamente indicato o altrimenti risulti dal contesto, i richiami contenuti nel Contratto a Clausole, lettere, punti o allegati, devono intendersi riferiti a Clausole, lettere, punti o allegati del Contratto.

2) OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

2.1) La Società si obbliga ad utilizzare almeno il 70% del denaro versato dall’Investitore per effettuare Operazioni di Investimento in Startup e PMI Innovative.

2.2 )La Società si obbliga a negoziare le Operazioni di Investimento utilizzando come linee guida non vincolanti i seguenti documenti:

a) il Term Sheet, noto all’Investitore, per le Operazioni di Investimento aventi quale destinataria la società Mamazen S.r.l., con sede legale in Via Bossolasco, 11, 10141 Torino (TO), iscritta al Registro Imprese di Torino, REA n. 1233765, codice fiscale e P.IVA n. 11698810014;

b) il Term Sheet, noto all’Investitore, per le Operazioni di Investimento aventi quali destinatarie Startup e PMI Innovative.

2.3) Per tutta la durata della Società e a condizione che l’Investitore sia ancora socio della Società, la Società trasmetterà all’Investitore le seguenti Relazioni:

a) con cadenza trimestrale, una Relazione sull’andamento economico-finanziario delle Società o degli altri soggetti sui quali sono state effettuate Operazioni di Investimento impiegando il denaro versato dall’Investitore.

b) La Società si obbliga a trasmettere all’Investitore, con cadenza annuale, una Relazione inerente il net asset value della Società.

2.4) Con riferimento alle previsioni del Memorandum, trattandosi di principi, la Società si riserva il diritto di adempiere al Memorandum adottando procedure diverse da quelle nello stesso indicate purché garantiscano all’Investitore lo stesso risultato sostanziale espresso da tali principi

3 MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI

3.1) Ai sensi dell’art. 2466 c.c., nel caso in cui l’Investitore manchi di effettuare, in tutto o in parte, uno qualsiasi dei conferimenti disciplinati dal Contratto entro i termini nello stesso previsto, sarà qualificato quale Socio Moroso e gli amministratori della Società potranno:

a) diffidare il Socio Moroso ad eseguire il conferimento dovuto nel termine di 30 giorni;

b) decorso inutilmente il predetto termine, vendere la quota del Socio Moroso con le modalità previste dall’art. 2466 c.c.;

c) se la vendita non può aver luogo per mancanza di  compratori,  escludere l’Investitore, trattenendo le somme riscosse.

3.2) L’Investitore espressamente accetta e riconosce che, dall’insorgere dello stato di morosità che lo qualifica quale Socio Moroso, non potrà più esercitare alcuno dei diritti di voto attribuiti dallo Statuto alle Quote B.

3.3) L’Investitore espressamente accetta e riconosce la vincolatività contrattuale della Clausola 3 delle CGC e che tale Clausola, la sua applicazione quivi disciplinata, nonché le deroghe quivi previste rispetto alla disciplina del codice civile prevalgono su qualunque diversa interpretazione e modalità di applicazione dell’art. 2466 c.c..

4 CONFIDENZIALITÀ A TUTELA DEL BUSINESS

4.1) Con la sottoscrizione del Contratto, l’Investitore si impegna a mantenere tutte le Informazioni Confidenziali, segrete e riservate, astenendosi da qualsiasi forma di divulgazione ai terzi, salvo che si tratti di informazioni della Società la cui divulgazione sia stata regolarmente deliberata e autorizzata dai competenti organi decisionali della Società stessa per finalità di business.

4.2) L’Investitore si impegna a comunicare le Informazioni Confidenziali solo a coloro che, tra i propri Rappresentanti, necessitano di avere accesso a tali Informazioni Confidenziali, facendo in modo che tali Rappresentanti assumano gli stessi obblighi assunti dall’Investitore con il Contratto. 

4.3) Le Informazioni Confidenziali saranno coperte dall’obbligo di riservatezza, indipendentemente dalla durata e validità del Contratto, finché le Informazioni Confidenziali non diverranno di pubblico dominio per fatto non imputabile a nessuna delle Parti diverse dalla Società. Qualora uno o più elementi delle Informazioni Confidenziali diventino di pubblico dominio, il Contratto continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora di pubblico dominio.

4.4)Le Parti convengono che le Informazioni Confidenziali possano essere comunicate se: 

a) sono già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, posto la sola Società avrà il diritto di determinare se le proprie Informazioni Confidenziali siano di dominio pubblico; 

b) sono divenute di dominio pubblico per causa non imputabile a nessuna delle Parti diverse dalla Società; 

c) la loro divulgazione sia obbligatoria per legge, disposizioni regolamentari, provvedimenti o comunque sia sanzionabile ove non eseguita, ferma restando la preventiva comunicazione scritta inviata il prima possibile alla soggetto titolare affinché quest’ultimo, eventualmente, metta in atto delle misure protettive.

4.5) Ciascuna Parte riconosce che le Informazioni Confidenziali rappresentano un valore e un’importanza per i rispettivi titolari non solo di natura economica e patrimoniale. Pertanto, ciascuna Parte prende atto e riconosce che l’inadempimento a uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla Clausola 4 costituirebbe per la Società, un pregiudizio gravissimo e irreparabile. Di conseguenza, in caso di violazione, e per ogni singola violazione, da parte dell’Investitore o dei rispettivi Rappresentanti, delle obbligazioni di cui alla Clausola 4 del Contratto, l’Investitore inadempiente sarà obbligato a corrispondere alla Società, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., un importo pari a Euro 2.500,00 (duemila e cinquecento). Resta salvo il maggior danno e sono fatti salvi eventuali altri rimedi previsti dalla legge applicabile.

5 ANNUNCI

5.1) Le Parti si impegnano a mantenere riservato il Contratto, i termini e le condizioni dello stesso, tutti i suoi Allegati, e quant’altro forma oggetto delle pattuizioni oggetto del Contratto. 

5.2) Ogni annuncio pubblico inerente il Contratto e i rapporti tra le Parti concernenti la Società dovranno essere previamente concordati tra le Parti, a eccezione degli eventuali annunci o comunicazioni richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative.

5.3) Gli obblighi di riservatezza qui previsti cesseranno alla data di scadenza del Contratto.

6 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

6.1) Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di ricevimento mediante apposita dichiarazione, se effettuata via telefax o PEC, purché indirizzata come segue:

  • Se indirizzata alla Società:

Indirizzo: Via Bossolasco, 11, 10141 Torino (TO)

email: farhad.mohammadi@ih1.co


PEC: ih1srl@pec.it

  • Se indirizzata all’Investitore, ai dati di contatto che questi dovrà indicare alla Società al momento della stipula del Contratto.


ovvero, presso il diverso indirizzo, numero di telefax o indirizzo di PEC che ciascuna Parte potrà comunicare alle altre successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto in conformità alla presente Clausola, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio a ogni fine relativo al Contratto.

7 DURATA

7.1) Il Contratto ha durata pari a 5 (cinque) anni dalla data della sua sottoscrizione.

7.2) In qualunque caso di cessazione del Contratto è fatto salvo tutto quanto previsto dalle Clausole 3, 4, 5, 6, 9 e 10 delle CGC, nonché ogni altro diritto maturato dalle Parti sino alla data in cui il Contratto ha prodotto i suoi effetti.

8 MODIFICHE AL CONTRATTO

8.1) Nel caso in cui un potenziale investitore interessato alla sottoscrizione delle Quote emesse dalla Società a seguito di delibera di aumento di capitale richieda modifiche al Contratto quale condizione per l’investimento nella Società, le Parti si troveranno per discutere in buona fede l’accettazione di tali modifiche.

9) DISPOSIZIONI GENERALI

9.1) Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese e gli accordi intercorsi tra le Parti in relazione all’oggetto e costituiscono l’unica fonte di diritti e doveri tra le stesse, superando e annullando ogni eventuale precedente accordo verbale, scritto e/o concluso attraverso fatti concludenti.

9.2) Le Parti assumono gli obblighi previsti dal Contratto in proprio e quali soci della Società. Tali obblighi costituiscono quindi anche obbligazioni per il fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c., ove implichino una decisione ovvero un comportamento determinato di un organo sociale.

9.3) La rinuncia di una delle Parti ad un proprio diritto stabilito dal Contratto, o l’esecuzione da parte di una delle Parti di un obbligo previsto dal Contratto, dovrà avvenire senza arrecare alcun pregiudizio alle altre Parti e non costituirà rinuncia a nessun altro diritto anche in relazione alle prestazioni eventualmente dovute dalle altre Parti.

9.4) Qualsiasi modifica al Contratto non è valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna Parte.

9.5) L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

9.6) La Società sarà responsabile dei costi e delle spese sostenuti per la negoziazione, redazione e conclusione del Contratto, anche di carattere tributario, inclusi gli oneri relativi ai professionisti o consulenti esterni, alla tassa sui contratti di borsa, se dovuta, ai fissati bollati nonché le spese notarili, ove non diversamente ed inderogabilmente stabilito per legge.

10) CLAUSOLA COMPROMISSORIA (MED-ARB)

10.1) Qualsiasi controversia derivante dal Contratto sarà sottoposta all’applicazione della legge italiana.

10.2) Qualsiasi controversia derivante dal Contratto dovrà essere preliminarmente sottoposta a un procedimento di Mediazione presso ADR Piemonte, l’Organismo di Mediazione che le Camere di commercio piemontesi hanno costituito presso Unioncamere Piemonte per esercitare in forma associata le attività di mediazione, ai sensi degli artt. 2 e 6, comma 4, della L.580/1993, iscritto al n. 30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia.

10.3) La procedura e le indennità applicate saranno quelle pubblicate sul sito web www.adrpiemonte.it. La procedura si intende attivata nel momento in cui ADR Piemonte ne riceve domanda secondo le modalità indicate sul sito.

10.4) La Mediazione avverrà presso la sede di ADR Piemonte sita in Torino.

10.5) Nel caso in cui le parti giungano ad una composizione bonaria della controversia, il verbale di accordo sottoscritto dalle parti in sede di Mediazione avrà, a seguito dell’omologazione da parte del Presidente del Tribunale, efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 28/2010.

10.6) Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di Mediazione non costituisce condizione inderogabile di procedibilità per l’eventuale e successivo giudizio arbitrale regolato da questa stessa clausola compromissoria.

10.7) La Parte che intenda derogare all’obbligo di esperire il procedimento di Mediazione disciplinato dalla Clausola 10.2, potrà farlo inviando apposita comunicazione all’altra parte mediante raccomandata A/R, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova della ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

10.8) Se le Parti hanno esperito il procedimento di mediazione ma non sono addivenute alla sottoscrizione del verbale di accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di cui alla Clausola 10.3 da parte di ADR Piemonte, ovvero nel caso in cui tale procedimento non abbia mai avuto luogo per effetto della deroga disciplinata dalla Clausola 10.7, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale del Piemonte.

10.9) L’arbitrato si svolgerà esclusivamente secondo la procedura di arbitrato rapido, da applicarsi sia alle controversie di valore inferiore a Euro 150.000 che a quelle di valore pari o superiore all’ammontare anzidetto, in conformità con l’articolo 19.2 del Regolamento Arbitrale.

10.10) Tutte le controversie saranno decise da un arbitro unico, sulla cui nomina provvede la Giunta della Camera Arbitrale secondo le previsioni del Regolamento Arbitrale.

10.11) Nel caso in cui, a seguito del tentativo di conciliazione esperito dall’Arbitro Unico ai sensi dell’art. 14.3 del Regolamento Arbitrale, le parti giungano ad una composizione bonaria della controversia, il relativo verbale di conciliazione sarà vincolante per le parti e idoneo a costituire titolo esecutivo secondo le previsioni di cui al D.lgs. 28/2010.

10.12) Non possono essere oggetto di clausola compromissoria, tra l’altro, le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

10.13) L’Arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.